Assicurazione obbligatoria per rischi catastrofali
Un nuovo adempimento per le imprese italiane con scadenza 31 marzo 2025

Introduzione all'obbligo assicurativo
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Introduzione dell'obbligo
La legge 30 dicembre 2023 n. 213, all'articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto un importante obbligo per le imprese operanti in Italia: dotarsi di una copertura assicurativa specifica per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
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Proroga della scadenza
Il termine per adempiere a questo obbligo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato posticipato al 31 marzo 2025 dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15.
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Necessità di azione
Manca quindi poco alla scadenza e le imprese devono muoversi rapidamente per essere in regola.
A chi si applica l'obbligo
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Soggetti obbligati
L'obbligo assicurativo riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia. In entrambi i casi, è necessario che siano soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile.
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Attività soggette all'obbligo
Secondo l'articolo 2195 c.c., sono obbligati all'iscrizione gli imprenditori che esercitano: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto via terra, acqua o aria, un'attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti.
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Estensione alle società
L'obbligo si estende anche alle società costituite secondo i tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice civile e alle società cooperative, anche se non esercitano attività commerciale. Sono incluse anche le società tra professionisti, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.
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Esclusioni
È importante notare che gli imprenditori agricoli sono espressamente esclusi dall'obbligo assicurativo, come previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 213/2023.
Quali beni devono essere assicurati
Terreni e fabbricati
Voce B-II, numero 1 dell'articolo 2424 c.c. Include terreni, fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Impianti e macchinari
Voce B-II, numero 2. Include tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.
Attrezzature industriali e commerciali
Voce B-II, numero 3. Include macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025) ha fornito maggiori dettagli sulle immobilizzazioni da coprire. Sebbene il riferimento normativo sia allo stato patrimoniale del bilancio, l'obbligo riguarda tutte le imprese, indipendentemente dal regime contabile adottato.
Eventi catastrofali coperti
Sismi
I beni assicurati devono trovarsi in aree individuate come interessate dal sisma nei provvedimenti delle autorità competenti, localizzate dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro. Uno sciame sismico entro 72 ore è considerato un unico sinistro.
Alluvioni, inondazioni ed esondazioni
Si considerano come "singolo evento" le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Frane
Si considerano unico evento le prosecuzioni entro 72 ore dalla prima manifestazione.
È importante notare che gli incendi non sono inclusi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali oggetto dell'obbligo. I danni da incendio possono essere coperti solo se si dimostra che l'incendio è avvenuto come diretta conseguenza dell'evento catastrofale assicurato.
Franchigie e massimali di indennizzo
Franchigie
  • Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro: le polizze possono prevedere uno scoperto (franchigia) non superiore al 15% del danno indennizzabile
  • Per somme assicurate superiori a 30 milioni di euro: la franchigia è rimessa alla libera negoziazione tra le parti
Massimali di indennizzo
  • Fino a 1 milione di euro di somma assicurata: nessun limite di indennizzo
  • Da 1 milione a 30 milioni di euro: limite di indennizzo non inferiore al 70%
  • Oltre 30 milioni di euro: massimale rimesso alla libera negoziazione delle parti
Conseguenze in caso di inadempimento

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Esclusione dai contributi pubblici
Nessun sostegno in caso di calamità
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Perdita di agevolazioni finanziarie
Impossibilità di accedere a sovvenzioni statali
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Trasferimento dell'onere alle assicurazioni
Cambio di paradigma nella gestione del rischio
Il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo comporta significative conseguenze. La legge prevede che la violazione dell'obbligo sia tenuta in considerazione "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali". In pratica, questo significa che un'impresa priva di copertura assicurativa conforme alla normativa non potrà ricevere le erogazioni pubbliche previste in caso di eventi calamitosi. Si tratta di un cambio di paradigma importante: lo Stato italiano sta trasferendo alle compagnie assicurative l'onere di risarcire le imprese per i danni subiti da eventi catastrofali, seppur entro limiti definiti dalla legge e sotto la supervisione dell'IVASS e della CONSAP.
Conclusioni e azioni da intraprendere
Verificare l'applicabilità
Verificare se l'impresa rientra tra i soggetti obbligati all'assicurazione per rischi catastrofali.
Ricognizione dei beni
Effettuare una ricognizione dei beni da assicurare secondo le categorie previste dalla normativa.
Consultazione assicurativa
Contattare i propri consulenti assicurativi per valutare le polizze più adeguate alle esigenze dell'impresa.
Stipula entro il termine
Stipulare la copertura assicurativa entro il 31 marzo 2025 per evitare le conseguenze dell'inadempimento.
L'introduzione dell'obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali rappresenta un cambiamento significativo nella gestione del rischio per le imprese italiane. Se da un lato la presenza di franchigie e massimali di indennizzo renderà il rischio sostenibile per le compagnie assicurative, resta da valutare l'effettivo impatto economico di questi nuovi oneri sui bilanci delle imprese italiane. È comunque evidente che il mancato adempimento comporterebbe rischi significativi in caso di eventi calamitosi, privando l'azienda di qualsiasi forma di sostegno pubblico.
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